Cambia il regime di autorizzazione delle vetrate scorrevoli, con un’importante semplificazione. La novità è arrivata con un emendamento alla legge di conversione del dl Aiuti bis (decreto legge n. 115/2022)
In alcuni Comuni l'installazione era consentita senza richieste di permesso, in altri era considerata come un incremento di volume. Ora, con la modifica, la procedura si semplifica perché non serviranno permessi. Gli interventi di realizzazione e installazione di queste vetrate vengono adesso catalogati in edilizia libera all’interno delle classificazioni del Testo unico edilizia (articolo 6 comma 1 Dpr 380/2001)
Chiusure per esterni, creano spazi chiusi, per verande, terrazzo, balconi, portico, bar e ristoranti, sistemi di chiusura esterni con tende in pvc antipioggia e antivento o con vetrate scorrevoli e vetrate pieghevoli tutto vetro a scomparsa senza telaio o con telaio in alluminio.
Rimangono comunque delle condizioni da rispettare se si vuole procedere al montaggio delle vetrate scorrevoli. Per esempio, nell’emendamento si ricorda che la chiusura attraverso le vetrate non può servire a creare nuovi spazi abitabili, aumentando quindi la superficie destinata a residenza. Tra i requisiti vi è anche l’amovibilità. Per poter installare una vetrata panoramica è quindi necessario prevedere l’istallazione di una vetrata chiusa in maniera stabile, cioè inamovibile.
Altri requisiti sono: la protezione dagli agenti atmosferici; il miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche; la riduzione delle dispersioni termiche; la parziale impermeabilizzazioni da infiltrazioni di acque piovane; la microareazione (flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici)
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